Un giorno in più: nuove regole per il riconoscimento INPS della prestazione di malattia
L’indennità potrà decorrere dal giorno prima rispetto alla indicazione del medico
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, curata dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dal Coordinamento Generale Medico Legale, l'INPS ha introdotto nuove indicazioni per l'erogazione dell'indennità di malattia, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela ai lavoratori alla luce del mutato contesto socio-sanitario. La circolare conferma il principio generale secondo cui l'evento decorre dalla data di rilascio del certificato, ma estende la copertura previdenziale anche al giorno immediatamente precedente, qualora il medico attesti che lo stato patologico sia iniziato il giorno prima della visita ambulatoriale o domiciliare. La novità risponde alle crescenti criticità dell'assistenza territoriale — come la carenza di medici di medicina generale, l'aumento dei carichi di lavoro e le nuove modalità organizzative — che spesso rendono difficile effettuare la visita in giornata. Per questo motivo l'Istituto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha aggiornato i propri orientamenti per garantire una tutela uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale. Come evidenziato dal Direttore Generale dell'INPS, Valeria Vittimberga, si tratta di una risposta concreta alle trasformazioni del Paese che punta a mettere il lavoratore al centro delle procedure, evitando di penalizzarlo per ostacoli organizzativi indipendenti dalla sua volontà e dimostrando il valore di una pubblica amministrazione capace di adeguare le proprie regole ai bisogni reali dei cittadini. Il riconoscimento del giorno precedente è applicabile sia per le visite domiciliari sia per quelle ambulatoriali, a condizione che la giornata considerata non coincida con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, contesti nei quali la continuità assistenziale è già garantita dai servizi dedicati, fermi restando i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa vigente. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo completo della circolare n. 92 del 4 settembre 2026.